LA CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del contratto è una delle alternative previste dal codice civile per fare in modo che gli effetti del contratto si sviluppino nei confronti di un terzo. In particolare, l’art 1406 c.c. statuisce: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.”.

Caratteristica fondamentale di questo istituto è l’integrale sostituzione di una parte, il cedente, nel contratto; significa che colui che subentra, il cessionario, diventerà titolare di tutte le situazioni giuridiche pertinenti al contratto ceduto, comprese tutte le azioni poste a tutela del contratto.

Siamo quindi di fronte ad un’ipotesi di successione inter vivos a titolo particolare.

Al momento della creazione dell’istituto, con il codice del 1942, fu a lungo dibattuto su quale fosse la struttura della fattispecie in esame: c’era chi sosteneva che si trattasse di un negozio bilaterale (tra cedente e cessionario), in cui il consenso del ceduto era rilevante ai soli fini di liberare il cedente dai debiti; altri invece ravvisavano nella cessione un negozio trilaterale, in cui il consenso del ceduto fosse determinante per il perfezionamento del contratto. La giurisprudenza è ora unanime nel ritenere cheai sensi dell’art. 1406 c.c. la cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l’accordo di tutti gli interessati [cedente, cessionario e ceduto], essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell’atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato da tale circostanza.” (Cass. Civ. n. 6157/2007).

I punti peculiari sono due: A) il contratto, oggetto della cessione, dev’essere a prestazioni corrispettive e non ancora eseguite ; B) è necessario il consenso dell’altro contraente alla cessione.

Che cosa si deve intendere con la locuzione “non ancora eseguite”?

– per i contratti ad effetti obbligatori non ci sono particolari problemi interpretativi. In detti contratti l’esecuzione dell’obbligazione fa nascere il diritto stesso, pertanto la cessione è possibile solo quando l’esecuzione dell’obbligazione non è si è verificata;

– per i contratti ad effetti reali invece, la questione è più dibattuta; i contratti ad effetti reali trasferiscono la proprietà al momento della manifestazione del consenso, pertanto, l’effetto traslativo si verifica immediatamente (si pensi, ad esempio, alla compravendita di un bene).

Qual è il punto cruciale? Alcuni sostengono che essendo già stata trasferita la proprietà, l’insieme della posizione contrattuale non potrebbe più essere ceduta, avendo il contratto già esaurito i suoi effetti; inoltre, in concreto, si tratterebbe della cessione di una sola posizione contrattuale: attiva (cessione del credito) o passiva (successione del debito). Dottrina e giurisprudenza invece sostengono che per “prestazioni corrispettive” vadano intese anche tutte quelle prestazioni accessorie e secondarie di un tipico contratto di compravendita quali ad esempio la clausola penale; pertanto si “cederebbe” tutta una serie di posizioni attive e passive, come in una vera e propria cessione del contratto.

L’altro aspetto è il consenso del contraente ceduto, una sorta di spettatore od ultimo ostacolo rispetto alla potenziale cessione in ballo ; infatti lo stesso incide inevitabilmente essendo necessario il suo benestare.

Attenzione, tale accettazione può essere preventiva o successiva: – quella preventiva è l’ipotesi espressamente prevista dal codice nel quale le parti si precostituiscono un potenziale ipotetico sviluppo; – l’accettazione successiva invece è frutto di una vera e propria scelta nello sviluppo del rapporto, giova ribadire che  l’accordo tra cedente e cessionario non ha alcun valore se la parte ceduta non accetta.

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Una volta realizzata la cessione del contratto, dobbiamo ben comprendere quali siano i rapporti tra le tre parti ed il Codice Civile offre le risposte con gli artt. 1408-1410 c.c.

Questi i punti essenziali:

  • tra cedente e ceduto, una volta perfezionata la cessione, il cedente non risponde dell’inadempimento del cessionario, salvo l’ipotesi in cui il ceduto non abbia espressamente dichiarato (con l’accettazione della cessione) di non liberarlo (art. 1408);
  • tra ceduto e cessionario, si sviluppa in concreto il contratto, pertanto, ogni eccezione può essere fatta valere tra le parti (art. 1409);
  • tra cedente e cessionario, il primo risponde esclusivamente per la validità del contratto che ha ceduto; a meno che non abbia espressamente garantito l’adempimento (art. 1410).

Esposti i parametri dell’istituto giungendo al vivere quotidiano, si pensi alla cessione in materia di locazione.

Nel caso di contratti ad uso abitativo, la cessione è possibile esclusivamente con il consenso del locatore (art. 1594 c.c.).

Nei contratti di locazione ad uso commerciale; si parla di cessione impropria poiché si deroga alla regola del consenso; infatti, per la cessione non è necessario il consenso del locatore purché venga ceduta o locata l’azienda esercitata nei locali affittati e ne sia stata data comunicazione al locatore stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ex art. 36 L. 392/78). L’unico mezzo di cui dispone il locatore è l’opposizione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, in  presenza di gravi motivi.

Una diversa ipotesi, nella vita di tutti i giorni è  l’alienazione della cosa assicurata;  l’art. 1918 c.c. prevede il trasferimento ex lege del contratto e nel linguaggio comune si usa il termine cessione del contratto ma giuridicamente non è una “cessione” come spiegato sopra ,bensì una  successione ex lege , ovvero una situazione obbligata.

A completamento è bene annotare  che la cessione può essere fatta sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, ma discutere su queste due ben diverse modalità   (si pensi all’ipotesi di colui che cede un contratto a titolo gratuito e poi alla sua morte questo crei dei “dubbi/contrasti” tra i Suoi eredi) porterebbe ad una trattazione troppo ampia rispetto alla disciplina esposta.