Bari: la condanna dell’avvocato coinvolto nel filone d’indagine Berlusconi Tarantini confermata in Cassazione

Ai sensi dell’articolo 3 Legge n. 75 del 20 febbraio 1958 (c.d Legge Merlin) è punito “con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329chiunque induca alla prostituzione una donna di maggiore età o compia atti di lenocinio sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico sia a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” nonché “chiunque, in qualsiasi modo, favorisca la prostituzione altrui”.

Cosa si intende per induzione e favoreggiamento della prostituzione ?

Quali  comportamenti integrano, di fatto, i suddetti reati?

Induzione è ogni attività di persuasione o convincimento messa in atto al fine di indurre qualcuno ad offrire il proprio corpo in cambio di denaro.

Favoreggiamento è invece qualsiasi attività diretta ed idonea in qualsiasi modo a facilitare, favorire l’esercizio della prostituzione.

La giurisprudenza, interrogandosi su quali condotte  possano integrare l’uno o l’altro reato, spesso ha  ampliato  i confini dei comportamenti penalmente rilevanti; significativa la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n° 2399 /2018  ( Sentenza n° 2399 /2018 III° Sez Penale ).

Il caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini prendeva piede da una serie di  fatti avvenuti tra il  2008 e il 2009: un avvocato insieme ad altre 9/10 persone veniva rinviato a giudizio per i reati di associazione a delinquere, induzione e favoreggiamento della prostituzione con riferimento alle famose “feste” di Berlusconi.

L’avvocato barese optava per il rito abbreviato ed in prima battuta veniva assolto dal GUP di Bari dal reato di associazione a delinquere; nel contempo veniva condannato per i reati di induzione e favoreggiamento della prostituzione. Nel 2015 la sentenza di primo grado veniva sostanzialmente confermata  dalla Corte d’Appello di Bari la quale stabiliva che la condotta  dell’imputato  integrava  i  reati in esame in quanto il medesimo dapprima aveva fatto sorgere in una giovane ragazza, desiderosa  di intraprendere la  carriera nel mondo dello spettacolo, il convincimento di poter veder realizzate le proprie ambizioni  fornendo prestazioni sessuali in favore di un noto politico italiano ( Berlusconi ) e successivamente aveva reso possibile l’incontro,  presentando la stessa a Tarantini, a sua vota stretto conoscente del politico.

Ebbene, la Suprema Corte ha confermato la pena inflitta dalla Corte barese condannando l’avvocato a 11  mesi e 10 giorni di reclusione, nonché 1.200 euro di multa.  Più precisamente ha così sentenziato: “In tema di prostituzione, ogniqualvolta la condotta dell’agente rivesta un’efficacia causale e rafforzativa dell’altrui volontà, nel senso che senza il fatto del colpevole il soggetto passivo non si sarebbe determinato a prostituirsi, è ravvisabile quella condotta di induzione– sub specie di determinazione – a concedere ad altri il proprio corpo, normativamente richiesta dalla legge ai fini della punibilità del reo” ; nel contempo ha stabilito che: “qualsiasi interposizione agevolativa, anche occasionale, che sia idonea a procurare condizioni più facili per l’esercizio dell’altrui prostituzione, con la consapevolezza di facilitarla  integra il reato di favoreggiamento”

Secondo la Corte è innegabile che l’imputato abbia convinto la ragazza  “a farlo” ed è altresì innegabile che il porre in contatto la ragazza con il Tarantini abbia facilitato ed agevolato l’attività prostitutiva della stessa così consentendole di incontrare il politico; sviluppo di cui l’imputato /avvocato  era perfettamente a conoscenza ed in grado di rappresentarsi..

La Corte ha infatti affermato che   “fu proprio il ricorrente a far sorgere nella ragazza l’idea di poter realizzare le sue aspettative di lavoro fornendo prestazioni sessuali (…) sia perché conosceva le ambizioni della ragazza , sia e soprattutto perché facendo leva su queste ultime , fu proprio il ricorrente a proporre alla ragazza di incontrarsi con il facoltoso cliente e fornire a quest’ultimo prestazioni sessuali per realizzare le predette ambizioni” ; ed ha sottolineato come tutto ebbe inizio proprio nello Studio del legale “se non vi fosse stato l’intervento dell’attuale imputato, la ragazza non avrebbe compiuto con il facoltoso cliente attività sessuale dietro utilità economica”

A nulla sono servite le difese formulate dai difensori del’avvocato/imputato , secondo i quali : “non vi sarebbe stata alcuna opera di persuasione, convincimento o rafforzamento della volontà della ragazza di incontrare il politico, dalla stessa definito ‘grande occasione’ e ‘bella opportunità’ e che “la mera presentazione della ragazza  non integrerebbe nemmeno l’ipotesi di favoreggiamento” risultando di fatto l’avvocato estraneo “a tutte le attività successive, ovvero non avendo affatto concorso all’organizzazione dell’incontro” con l’onorevole Berlusconi ; non avendone tantopiù nemmeno parzialmente sostenuto le spese”,

La lettura della Sentenza è interessante.

Viene da domandarsi come in concreto  l’imputato ed i suoi  difensori abbiano avuto e/o comunque abbiano cercato di dimostrare che la scelta era stata assolutamente autonoma. Sotto diverso profilo, l’affermata sussistenza del reato d’induzione lascia comunque perplessi, in quanto, la  Corte pare non aver valutato la circostanza che il fatto sia stato compiuto dopo giorni, se non settimane, dall’incontro nello Studio  e, conseguentemente, avendo la ragazza il tempo di riflettere, riesaminare e ponderare ciò verso cui si avviava  il concetto di induzione sembrerebbe dissolversi.

A chiusura della disamina si annoti che,

– si parla di fatti del 2008/2009, ed anche se siamo di fronte ad una Sentenza definitiva  per comprendere veramente ogni risvolto della vicenda il cammino appare ancora lungo. Il processo di appello a Tarantini ed altri è iniziato nel dicembre 2017 ed, ovviamente, anche Loro avranno diritto a tutti i gradi di giudizio; quindi è immaginabile, in caso di condanna, un giudizio davanti la Corte di Cassazione nel 2021!

– la Pubblica Accusa ha contestato a carico del “Cavaliere” per la Sua testimonianza resa nel procedimento, di cui qui si è discusso , il reato di falsa testimonianza  ed il Gup di Bari , vista la scadenza elettorale del Marzo 2018, per non condizionare gli elettori, ha stabilito che la decisione, sul rinvio a giudizio, sarà da Lui emanata successivamente alla detta scadenza elettorale.