ELEMENTI della RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ed EXTRACONTRATTUALE – in particolare CASSAZIONE sent. n°3384/2016

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

La responsabilità contrattuale è disciplinata dall’art.1218 c.c., il quale sancisce che: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile”.

Quindi la responsabilità contrattuale ha come presupposto l’inadempimento o l’inesatto adempimento di un’obbligazione già esistente tra le parti. L’obbligazione può essere sia di fonte contrattuale ma anche di fonte diversa come ad esempio l’obbligazione restitutoria da indebito. L’inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. L’inadempimento può essere di due tipi: inadempimento definitivo ( la prestazione non può più essere eseguita) oppure la prestazione è stata eseguita ma in ritardo.

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

La responsabilità extracontrattuale è disciplinata all’art.2043 c.c., il quale sancisce che: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.

Nella disamina degli elementi che costituiscono l’illecito civile sono necessarie alcune osservazioni di carattere generale:

1) non tutte le attività illecite sono generatrici di responsabilità civile. L’elemento costitutivo è non solo l’agire illecitamente (contra ius), ma l’agire cagionando un danno ad altri ed è per questo che il nostro ordinamento si preoccupa che tale danno sia risarcito;

2) L’illecito civile e l’illecito penale sono due cose distinte. La legislazione civile tutela gli interessi dei privati ad essere tutelati e reintegrati nei propri diritti lesi mentre la legislazione penale tutela un interesse pubblico. Un fatto può generare illecito sia civile che penale, per contro taluni reati ( per es. delitti contro la personalità dello Stato) non implicano l’esistenza di un illecito civile;

3) Non è soltanto un certo comportamento ad essere fonte di responsabilità civile,  vi sono infatti una serie di casi di responsabilità oggettiva in una base alla quale la responsabilità viene attribuita ad un soggetto indipendentemente dalla colpa. (danno cagionato da incapace, responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri, danno da cose in custodia).

Quali sono gli elementi oggettivi dell’illecito civile?

A) IL FATTO. Il primo elemento oggettivo costitutivo dell’illecito civile è il fatto che causa il danno ingiusto e deve essere attribuibile ad un soggetto (l’autore). Il fatto può consistere sia in una azione umana ma anche in una vicenda della natura ( ad esempio inondazione, aggressione di un cane, terremoto). Il fatto può consistere sia in comportamenti attivi sia omissivi. Ciò che importa è che il fatto sia attribuibile ad un soggetto che l’ha provocato o che comunque aveva il dovere di impedirlo.

B) IL DANNO INGIUSTO. Il danno ingiusto è la lesione di un interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione. La nozione di ingiustizia del danno è ancora molto dibattuta in Giurisprudenza. La Giurisprudenza considerava come danno ingiusto solo la violazione di un diritto soggettivo assoluto (proprietà, salute, ecc), oggi invece nella nozione di danno ingiusto si comprende anche la lesione di un interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione. Sono interessi giuridicamente protetti nella vita di relazione i diritti della personalità e gli interessi economici tutelati dai diritti reali ed anche i diritti di credito.

C) IL NESSO DI CAUSALITA’. Il nesso di causalità è il nesso indissolubile che deve sussistere tra il fatto ed il danno. La regola causale del danno è disciplinata in materia di responsabilità contrattuale e sancisce la risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Il richiamo alla norma sulle responsabilità contrattuale non deve intendersi in senso limitativo ma conferma che il nesso di causalità è governato dal medesimo regime a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità. Il danneggiato deve provare che il danno è stato cagionato dal danneggiante o che comunque è derivato da un fatto imputabile alla sua sfera giuridica.

Quali sono gli elementi soggettivi?

A) IL DOLO. Il dolo ovvero l’intenzionalità del fatto illecito. I requisiti specifici del dolo sono: a) la volontarietà del fatto, b) la consapevolezza della conseguenza dannosa derivante dal fatto, c) la consapevolezza dell’ingiustizia del danno.

B) LA COLPA. La colpa è l’inosservanza rispetto alla diligenza dovuta. La figura generale dell’illecito è identificata nel fatto colposo, cioè un fatto valutato negativamente alla stregua dei parametri della diligenza. Anche la colpa extracontrattuale analogamente alla colpa contrattuale si delinea negli aspetti della negligenza, imprudenza e imperizia. La negligenza consiste nel difetto di attenzione volta alla salvaguardia altrui (ad esempio l’autista che si fa sorprendere da un colpo di sonno e la vettura va fuori strada, la madre che non presta attenzione e lascia cadere il neonato dalla culla). L’imprudenza consiste nel non aver adottato misure di cautela idonee a prevenire il danno, vi può essere inosservanza di regole comuni di cautela( accendere un fiammifero in prossimità di un distributore di benzina) oppure inosservanza di regole specifiche, adeguate ad una particolare attività (non adottare norma di cautela specifiche affinché lo sbandamento di una vettura in gara ferisca gli spettatori). L’imperizia consiste invece nell’inosservanza di regole tecniche proprie di una determinata attività. (medico che cagiona la morte del paziente)

DIFFERENZE TRA ILLECITO EXTRACONTRATTUALE E ILLECITO CONTRATTUALE

Si parla di illecito extracontrattuale se si viola un diritto tutelato in modo assoluto, cioè tutelato nei confronti di tutti i consociati. Si parla invece di illecito contrattuale, o da inadempimento, se si viola un diritto relativo. In merito all’onere della prova, nell’illecito contrattuale esiste una presunzione di colpa del debitore il quale dovrà dimostrare, per essere esente da responsabilità, che l’inadempimento o il ritardo non sono a lui imputabili, viceversa, per l’illecito aquiliano, è chi pretende il risarcimento che deve dimostrare: il fatto materiale, il danno subito, il nesso di causalità tra condotta e danno, il dolo o la colpa del danneggiante. Per quanto riguarda il termine di prescrizione; nell’azione di responsabilità per illecito extracontrattuale è di cinque anni mentre per l’illecito contrattuale è di dieci anni.

Un discorso particolarmente specifico ed autonomo deve essere fatto per la responsabilità medico – sanitaria ove assumono particolare rilievo le linee guida che sono una sorta di “Vangelo” per gli operatori del settore. Il taglio del presente articolo induce a non allargare il tema, ma l’importante è avere la consapevolezza che nella tematica della responsabilità sanitaria il quadro giurisprudenziale è sempre stato alquanto movimentato anche per la successione di leggi sul punto, in particolare da ultimo la legge Gelli-Bianco.

UN CASO SPECIFICO in tema di RESPONSABILITA’ SCOLASTICA

I genitori di un’alunna, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, convenivano in giudizio il MIUR chiedendo il risarcimento dei danni, in seguito ad infortunio verificatesi alla fine dell’ora di educazione fisica presso la palestra della scuola media. La ragazz,a mentre si trovava negli spogliatoi della palestra, scivolava a causa del pavimento bagnato e riportava una lesione alla bocca, in particolare agli incisivi superiori. Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice sostenendo che: l’infortunio si verificò mentre la ragazza era all’interno dei servizi igienici e quindi non vi era stata una violazione dei doveri di sorveglianza; che il pavimento bagnato configurava una responsabilità per cose in custodia, non imputabile alla scuola ma al Comune, proprietario dell’edificio; che il pavimento era scivoloso non per incuria dell’ente proprietario dei locali ma perché la minore lo aveva reso scivoloso dopo essersi lavata.

A questo punto il Lettore dovrebbe domandarsi: nel caso di specie, di fronte a quale tipo di responsabilità ci troviamo? contrattuale o extracontrattuale?

Il Tribunale in primo grado respingeva la domanda degli attori in quanto non rileva il nesso di causalità tra l’evento e la condotta del personale scolastico, che non ha potuto evitare la caduta della studentessa e che la caduta si è verificata per causa accidentale fortuita. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Trieste; instaurato il giudizio in Cassazione, la Suprema Corte cassava la sentenza della Corte d’Appello, rinviava la causa alla stessa Corte d’Appello in altra composizione, affermando i seguenti principi di diritto:

  • in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante è di natura contrattuale, perché con l’accoglimento della domanda di iscrizione si instaura un rapporto contrattuale tra la scuola e l’alunno, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo quando egli usufruisce delle attività scolastiche qualunque esse siano; invece tra insegnante ed allievo si instaura per contatto sociale un rapporto giuridico, nel quale l’insegnante assume uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, affinché lo studente non si procuri da solo un danno alla persona.
  • L’ istituto scolastico ha l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi infortunio per gli studenti, il danneggiato ha l’onere di provare che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, spetta invece all’istituto scolastico dimostrare di aver ottemperato alla sorveglianza sugli allievi con la dovuta diligenza alla scopo di impedire il fatto dannoso.