ALBERI e PIANTE – CODICE CIVILE

Il Libro Terzo, Capo II, Sezione VI del Codice civile si occupa delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi” ; per quanto riguarda gli alberi , il codice, all’art. 892 e ss., detta un’articolata regolamentazione finalizzata alla tutela del  vicino dalla  diffusione sul proprio fondo di radici,nonché dal danneggiamento che potrebbe scaturire dalla diminuzione di aria e luce.

La disciplina codicistica in tema di alberi, nello specifico, si occupa di:

  • distanze legali
  • eccezioni alle distanze: il muro divisorio
  • mancato rispetto delle distanze
  • recisione di rami e radici

Le distanze legali

La disposizione riguarda gli alberi che vengono piantati sul suolo per la prima volta. La norma è suppletiva, ovvero qualora manchino distanze diverse stabilite da usi locali o specifici regolamenti, l’art. 892 c.c., impone di osservare  le seguenti distanze dal confine:

  1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

Qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo,  la distanza deve essere però di un metro, e di due metri per le siepi di robinie. Si noti altresì che per calcolare dette distanze occorre misurare la distanza dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Come si è visto, dunque, al fine della individuazione della distanza minima dal confine il c.c. opera una sorta di summa divisio tra alberi ad alto fusto e non: i primi sono quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, mentre sono alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami. Anche la giurisprudenza è intervenuta sul tema: la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha precisato nella sentenza n. 2865/2003 che gli alberi ad alto fusto da piantare a non meno di tre metri dal confine “vanno identificati con riguardo alla specie della pianta classificata in botanica come di alto fusto” ovvero, se la pianta non è classificata come tale, va guardato lo “sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un’altezza superiore a tre metri”. Coerente con l’orientamento dello sviluppo in concreto assunto dalla pianta anche altra recente pronuncia della Corte secondo la quale: “Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell’art. 892 secondo comma, c.c., anche se non appartengano – come i cipressi – a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tal caso sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine” (Così Cass. n. 1682/2015).

Ai sensi dell’art. 893 c.c. Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente.

Eccezioni alle distanze: il muro divisorio

Le distanze previste ai sensi dell’art. 892 vanno  osservate solo  se sul confine non esiste un muro divisorio, proprio o comune e, nel caso in cui invece tale muro sussista,  purché le piante siano tenute alla stessa altezza del muro stesso. Pertanto, soltanto se il confine è costituito da un muro divisorio, proprio o comune, è consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fuso a meno di tre metri da esso, perchè in tal caso il vicino non la vede e non subisce la diminuzione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità (Cass., sent. 12956/2000).

Mancato rispetto delle distanze

In presenza di alberi piantati a distanza non legale, l’art. 894 c.c. stabilisce il diritto del vicino all’estirpazione degli alberi e delle siepi piantati o nati a distanza inferiore. Si tratta di una sorta di condizione oggettiva: il vicino, infatti,  a prescindere dall’esistenza di un danno effettivo,  può chiedere l’estirpazione degli alberi posti a distanza inferiore rispetto a  quella di legge. La ratio sottesa alle  norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze.

Va specificato però che le distanze previste dall’art. 892 c.c., essendo stabilite nell’interesse privato, possono essere derogate dalla volontà dei soggetti coinvolti (costituzione di una servitù, convenzione, destinazione del padre di famiglia,usucapione del diritto a tenere alberi a distanza illegale). Tuttavia, ai sensi dell’art. 895 c.c. (Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale), anche nel caso in cui si sia acquisito titolo per derogare alle distanze legali,  la morte, la recisione o l’abbattimento dell’albero comporta l’impossibilità di sostituirlo, se non , questa volta, osservando la distanza legale.

Il diritto del vicino di esigere l’estirpazione della piantagione che si trovi a distanza illegale può venire tuttavia limitato in seguito alla imposizione del vincolo di bellezza panoramica ai sensi della legge 11 maggio 1922, n. 778. Qualora intervenga da parte dell’autorità competente la dichiarazione di notevole interesse artistico della piantagione, il vicino non può pretenderne la rimozione e l’osservanza delle distanze legali, nè il risarcimento del danno quale surrogato della mancata rimozione, ed ha solo diritto al risarcimento del danno arrecato dalla piantagione sino al momento in cui il vincolo fu imposto.

Recisione di rami e radici

L’art. 896 trova applicazione quando l’albero sia disposto a distanza regolare, altrimenti il proprietario avrebbe diritto all’integrale estirpazione  (art. 894 c.c.). Se rami e radici di  alberi piantati alla distanza legale si protendano al di là del confine, invadendo il fondo del vicino, è possibile intimare il proprietario a tagliare detti rami, e procedere autonomamente a tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo. La differenza di disciplina dettata per rami e radici è collegata in primo luogo al maggior pregiudizio che il taglio dei rami fatto non a regola d’arte può arrecare, ed in secondo luogo alla difficoltà probatoria circa la volontarietà del taglio delle radici. Al diritto del proprietario di tagliare le radici e di far tagliare i rami che si protendono sul suo fondo si fa eccezione quando viene diversamente disposto dai regolamenti e dagli usi locali.