Il parcheggio incivile: situazione di arroganza che può trasformarsi in reato

A tutti può capitare d’imbattersi in un parcheggio “incivile” che blocca il transito della nostra autovettura, ostruendone il passaggio. Altre volte , per contro, anche ad una persona educata può capitare una situazione d’emergenza. Un conto se la cosa è di estrema transitorietà, con le scuse del caso, ben altra cosa se il comportamento è persistente, intrinsecamente provocatorio!

Il c.d. “parcheggio pirata” infatti  non solo è contrario alle buone regole di convivenza sociale, ma può costituire reato.

L’ordinamento giuridico punisce il fatto tramite il reato di “violenza privata“, disciplinato dall’articolo 610 c.p. che sanziona colui il quale, mediante violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Secondo costante Giurisprudenza, infatti,  il parcheggio selvaggio può integrare il reato in questione, in quanto idoneo ad impedire l’altrui libertà morale o di autodeterminazione, costringendo le vittime a tollerare parcheggi mal eseguiti.

La Corte di Cassazione ha enucleato alcune condotte tipiche, accomunate dall’esercitare una coazione sulla persona offesa, la quale per effetto di tale incisione della sua libertà di autodeterminazione, è posta nelle condizioni di subire una situazione non corrispondente al proprio volere.

Sentenza 16571/2006 della Suprema Corte:  integra la violenza privata il parcheggio irregolare in area condominiale.  La Corte  ha infatti sanzionato la condotta intenzionale  “dell’imputato di mantenere il proprio veicolo – già parcheggiato irregolarmente in un’area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere (“condominio a lui estraneo”) – in modo tale da impedire alla persona offesa ( un condomino) di transitare con il proprio veicolo  rifiutando reiteratamente di liberare l’accesso, pretendendo “con evidente protervia ed arroganza” che la persona offesa attendesse le altrui  necessità”.

Sentenza 8425/2013 della Cassazione: ha statuito che “integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa”

 Sentenza n. 48346/2015 Cassazione V sezione penale:  ha stabilito che commette il reato di violenza privata  chi blocca un’altra auto con la propria, parcheggiando l’auto in modo tale da ostruire l’unica possibilità di passaggio ad altra autovettura , che deve entrare od  uscire da casa o dal parcheggio di sua proprietà.

Ma vi è di più!

A) anche il parcheggio troppo vicino a un’altra auto può configurare il reato di violenza privata.  La Corte di Cassazione, infatti , con sentenza n. 53978/2017 Sez. V,  ha ritenuto colpevole il conducente che :  “posizionandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa ( che per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non aveva alcuna possibilità di manovra ) ha costretto la stessa  a scendere dal proprio mezzo dalla porta del passeggero, per affrontarlo in una discussione (allo scopo di ottenere lo spostamento del mezzo) ; quindi con tale condotta il ricorrente ha pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa.”

 

B) il parcheggio nello spazio riservato ai disabili, non solo è incivile e costituisce violazione dell’art. 158, comma 2, Codice della strada, ma  fa scattare il reato di violenza privata qualora il detto spazio sia espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute. La Suprema Corte  infatti con Sentenza n.17794/ 2017 sez. V ha così stabilito : “l’imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l’autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio e non l’aveva fatto per quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare della sua volontà ma aveva parcheggiato l’autovettura la mattina lasciandovela fino alla notte e quindi impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare il veicolo anche al suo ritorno