IL PROCESSO CIVILE –  Nozioni di base  e procedimento

Il presente post non ha valore altamente giuridico, ma è scritto per favorire la rottura del ghiaccio da parte di coloro che non sono addetti ai lavori. Lo spirito è informativo: è ben noto che l’Italia, pur con le Sue disfunzioni, è considerata la patria del diritto e del cavillo, quindi, sottolineato che le risposte non si trovano in internet, ma che, per contro, la “curiosità “ talvolta aiuta, offriamo uno sguardo d’insieme sul funzionamento del processo civile.

Il processo civile è lo strumento giuridico, regolato dalle norme di diritto processuale contenute per la maggior parte nel codice di procedura civile, utile a dirimere controversie che hanno ad oggetto questioni attinenti al diritto privato. Il diritto ad azionare la tutela giurisdizionale è garantito dal comma 1 dell’art. 24 della Costituzione, il quale afferma che Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”.

Il processo civile consta di tre fasi:

  1. la fase introduttiva;
  2. la trattazione ;
  3. la fase decisoria.

Il processo vede solitamente contrapporsi due parti:

  1. la persona, fisica o giuridica, che formula la domanda (ad esempio: una richiesta di risarcimento del danno);
  2. la persona, fisica o giuridica, nei cui confronti la domanda viene posta, ovvero la persona contro la quale la richiesta è diretta.

Le parti, ad  eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, non possono stare in giudizio personalmente, ma devono avvalersi dell’assistenza di un difensore munito di procura. Parte processuale può essere anche il Pubblico Ministero che esercita l’azione civile in alcuni casi specifici previsti dalla legge (per esempio:  nomina di curatore speciale; dichiarazione di morte presunta)

Il Giudice è soggetto terzo ed imparziale, ovvero colui che, tenuto conto delle motivazioni e/o prove poste a sostegno della domanda, delle difese e delle eccezioni,  decide il giudizio.

Le parti di un processo assumono denominazioni diverse a seconda della tipologia del processo stesso; nelle vertenze  introdotte  con atto di citazione le parti vengono identificate come attore e convenuto, mentre nei processi introdotti con ricorso  (ad esempio quelli in materia di lavoro) si usano le espressioni di ricorrente e resistente

Il processo di primo grado

Di  regola un processo inizia con la notifica alla persona nei cui confronti la domanda viene posta dell’atto introduttivo, atto di citazione o ricorso,  da parte di chi vuole far valere il proprio diritto.

Tuttavia,  in determinate materie, esiste una preclusione , ovvero NON si può semplicemente agire, ma  è  necessario esperire il procedimento di  mediazione prima di “dare il via allo scontro giudiziario ”.

Il procedimento di mediazione è  affidato ad Organismi abilitati allo scopo che, seguendo una certa dettagliata normativa, fungono da “paciere” con l’intento di risolvere in via stragiudiziale la controversia che sta per “scoppiare”. Bene ribadire che quello appena descritto è un passaggio obbligatorio per legge,  preliminare alla causa; si parla infatti di  condizione di procedibilità .

I casi nei quali  deve essere  sviluppato  obbligatoriamente il detto  procedimento di mediazione , sono in materia di: condominio, diritti reali (ossia proprietà, usufrutto, servitù etc. ), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, da responsabilità medica, e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L’organismo di mediazione prescelto da colui che vuole dar corso alla causa, dopo un certo iter burocratico e con il versamento di una certa tariffa, designa il mediatore, cioè il Professionista  affidatario del caso, che convoca avanti a sé le parti con i rispettivi avvocati. Qualora la conciliazione si raggiunga, viene redatto un documento (c.d. processo verbale, sottoscritto dalle parti ) che costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica ed anche per iscrivere ipoteca; mentre in caso di mancato accordo, viene redatto un verbale negativo

I diversi  Giudici  per le tematiche civili

I giudici che hanno la competenza in primo grado sono il Tribunale ed  il Giudice di Pace.

Schematicamente è bene comprendere le specifiche cause che devono essere instaurate davanti il Giudice di Pace , di riflesso tutte le altre sono da instaurarsi davanti il Tribunale.

Il Giudice di Pace  è competente:

– per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000 , quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;

-per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000.

– per tutti contrasti che indipendente dal valore della controversia hanno per oggetto   1)  cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2)  cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; 3)  cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 4)  cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Individuato il GIUDICE, occorre poi determinare quale sia lo specifico Giudice competente rispetto al  territorio nazionale (criterio di competenza orizzontale). La competenza per territorio, di norma, appartiene ad un solo ufficio giudiziario, solitamente quello del circondario all’interno del quale sussiste la residenza o la sede legale della persona fisica o persona giuridica convenuta; ma non mancano casi nei quali è possibile rivolgersi ad altro Giudice territoriale; ebbene in questi casi la parte che agisce può liberamente formalizzare la domanda davanti all’uno od all’altro ( più tecnicamente si parla di Fori concorrenti ).  Gli stessi criteri di competenza territoriale, in estrema sintesi, a volte sono tassativi e previsti dalla legge, mentre altre volte sono derogabili, anche per accordo delle stesse parti.

I diversi modi per instaurare una causa

Il processo civile ordinario può iniziare, come già detto,  con atto di citazione oppure con ricorso.  Alle differenze tra i due atti  si collegano differenze anche nell’iter procedimentale e nei termini  processuali . Soffermiamo la nostra attenzione sui procedimenti da svilupparsi davanti il Tribunale , tenendo presente che i meccanismi sono abbastanza simili davanti il Giudice di pace , tuttavia davanti quest’ultimo sussistono delle varianti che creano maggiore snellezza. Ciò precisato,  vediamo in sintesi i capisaldi dei due sistemi:

–  atto di citazione davanti il Tribunale

L’attore deve notificare al convenuto un atto, con il quale, appunto, cita in giudizio la controparte per vedere accogliere la propria domanda, specificando le sue richieste e chiedendone al giudice l’accoglimento. L’attore quindi, invita la controparte a presentarsi alla c.d. udienza di comparizione in Tribunale per discutere la causa (c.d. vocatio in ius). Il convenuto, dal canto suo, deposita in Cancelleria una comparsa di risposta, ossia un atto con il quale si difende da quanto richiesto dall’attore, prendendo posizione su tutte le questioni esposte nella citazione. Tra il giorno della notificazione dell’atto di citazione e la data fissata per l’udienza di comparizione devono intercorrere non meno di 90 giorni liberi (150 gg. se il luogo della notificazione si trova all’estero).

L’attore entro dieci giorni dalla notificazione deve costituirsi in giudizio  attraverso il deposito  in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo, nonché dell’atto di citazione, preventivamente notificato alla controparte. Il convenuto deve costituirsi  almeno venti giorni prima dell’udienza fissata nell’atto di citazione  depositando in cancelleria la comparsa di risposta.

Subito dopo  l’iscrizione a ruolo del processo avviene la designazione del Giudice.

Le parti si trovano così  in prima udienza, ove, dopo alcune verifiche preliminari sulla regolare formazione del contraddittorio o dichiarata la contumacia della parte regolarmente citata e non comparsa, il Giudice, salvi problemi di competenza ( per territorio, materia e valore ) solitamente autorizza le parti, su loro richiesta, al deposito di memorie istruttorie (ossia atti  con i quali i rispettivi avvocati possono specificare e/o modificare entro certi limiti  quanto affermato negli atti introduttivi). le dette memorie solitamente sono tre e sono scadenzate nel tempo; una sorta di partita a “ping pong”.

Successivamente il Giudice espleta la vera  fase istruttoria, ovvero decide quali testi e quali documenti debbano avere ingresso nello scontro processuale. In questa fase si parla di testimonianze, perizie, consulenze tecniche, documenti, giuramenti.

il Giudice, quando ritiene conclusa  l’istruzione della causa, invita le parti a precisare le conclusioni, cioè a chiarire definitivamente le proprie richieste, anche alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento. Questo è l’ultimo momento della trattazione della causa. Tuttavia, le stesse parti, di fatto, sviluppano le loro argomentazioni con le comparse conclusionali o, più precisamente, con una comparsa conclusionale da depositarsi entro 60 giorni dalla precisazione delle conclusioni  ed altra memoria di replica da depositarsi nei successivi 20 giorni . A differenza di tale meccanismo, specie ed allorquando la causa viene ritenuta di pronta decisione, le parti possono essere invitate ad una discussione orale.

– ricorso di lavoro davanti il Tribunale

La domanda proposta con ricorso è invece  depositata in cancelleria e poi notificata unitamente al decreto del Giudice con cui questi fissa l’udienza .

Infatti, allorquando il ricorso viene depositato, il Giudice, entro 5 giorni, deve fissare con decreto  l’udienza di discussione; lo stesso Giudice deve attivarsi in modo che l’udienza sia fissata entro il sessantesimo giorno dal deposito del detto ricorso. La  notifica, a cura del ricorrente, deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto del Giudice .

Il ricorrente, una volta ricevuto l’atto, si costituisce depositando in cancelleria, almeno dieci giorni prima della udienza, la memoria di costituzione. Il rito del lavoro così come tutti gli altri procedimenti instaurati con ricorso, ha come caratteristica il fatto che la prima udienza è quella dove i contendenti devono giocare immediatamente le loro carte, ovvero è strutturata come una sorta di scontro immediato, durante il quale si potrebbe già addivenire alla totale discussione del caso.  Il giudice,  salvo quanto appena spiegato, attua sempre il tentativo di conciliazione. Se questa non avviene, proprio per quanto appena esposto, possono verificarsi due ipotesi: discussione e   decisione oppure passaggio ad una successiva udienza per l’assunzione dei mezzi di prova proposti.

Il Giudice pronuncia in udienza la sentenza  con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo ed esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Successivamente  deposita la sentenza completa di motivazione ed, in caso di particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni, per il deposito. Le sentenze emesse dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro possono essere impugnate con ricorso avanti la Corte d’Appello territorialmente competente, anch’essa in funzione di giudice del lavoro . Le sentenze pronunciate dalla Corte di Appello sono a loro volta impugnabili attraverso il ricorso per Cassazione.

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Alcune riflessioni sostanziali

  1. Lo sviluppo di un processo civile genera mediamente una sentenza di primo grado dopo 3 anni e mezzo; in alcuni Tribunali ritenuti più virtuosi (Torino, Trento e Udine) la sentenza  può giungere  in un tempo inferiore, di circa sei/otto  mesi   ;
  2. La grossa criticità del sistema è offerta dalle tempistiche del grado di appello; ovvero una sentenza di primo grado, allorquando viene impugnata può essere confermata , ma anche ribaltata, dopo un periodo di circa quattro anni; chiunque comprende la disfunzione ed anche il disagio sia economico sia psicologico delle parti in conflitto ;
  3. Il procedimento di mediazione, a cui abbiamo fatto riferimento sopra, “inventato” come strumento deflattivo, in verità , viene vissuto dagli addetti ai lavori con visioni del tutto contrapposte: i favorevoli i quali sostengono che tale strumento sia un metodo per migliorare la convivenza civile e l’umanità dei rapporti, i contrari secondo i quali un vero avvocato che fa l’interesse del Cliente non aveva e non ha bisogno del procedimento di mediazione, in quanto è tra le qualità del professionista soppesare preliminarmente , se e come convenga instaurare il giudizio ; conseguentemente tale meccanismo fa solo perdere ulteriori 4 /5 mesi di tempo.  Siamo di questa seconda opinione; forse è bene ricordare che altro identico tentativo era stato “inventato” nell’ambito  delle cause di lavoro, poi, in concreto , abbandonato e smentito dalla prassi dei Tribunali