Ai sensi dell’art. 1158 del Codice civile:
“La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”
L’articolo citato disciplina l’istituto dell’usucapione; istituto giuridico che consente di acquistare a titolo originario il diritto di proprietà o altro diritto reale (ad esempio: usufrutto, servitù) su beni mobili ed immobili in virtù del possesso continuato della cosa protratto per un certo tempo.
La ratio sottostante all’istituto è quella di attribuire certezza giuridica alle situazioni di fatto e quindi alla pacifica utilizzazione del bene che si protrae nel tempo da parte di chi non è proprietario. L’accertamento dell’usucapione o meglio dell’avvenuta usucapione non può che essere dichiarata da una Sentenza che andrà poi trascritta ai sensi dell’art. 2651 c.c., (che rinvia all’art. 2643, nn. 1, 2 e 4) allorquando si tratta di ben immobili, mentre se si tratta di alcune categorie.di beni mobili il riferimento non potrà che essere l’art. 2684, nn. 1 e 2. Al fine di addivenire ad una pronuncia favorevole, l’interessato potrà offrire la prova ai sensi dell ‘art. 1142 c.c. e dunque dimostrare l’usucapione senza limiti di prova e quindi anche con testimoni trattandosi di una situazione di fatto.
I requisiti indispensabili perché si compia l’usucapione sono:
1) il c.d. POSSESSO AD USUCAPIONEM
2) la DURATA nel tempo
3) il c.d. ANIMUS POSSIDENDI
1. POSSESSO AD USUCAPIONEM
E’ necessario come detto che vi sia il possesso da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente.
Per possesso si intende, ai sensi dell’art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Art. 1140 c.c. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa
Risulta fondamentale distinguere la detenzione dal possesso. Nel primo caso si tiene la cosa esclusivamente in custodia, ci si comporta quindi come se il possesso fosse altrui e questo non dà inizio a nessuna “prescrizione acquisitiva” o usucapione. Il tipico esempio di scuola è il libro preso in prestito da un amico: anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, a meno che io manifestassi la volontà di trasformare la detenzione in possesso, cioè dichiarassi di non restituirlo e di appropriarmene: da questo momento avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione.
Ai fini dell’usucapione, per costante dottrina e giurisprudenza, il possesso deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed in equivoco.
1 a) POSSESSO CONTINUATO ED ININTERROTTO
Serve necessariamente un comportamento continuo e non interrotto che dimostri in modo non equivoco l’intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena, e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla.
Ciò avviene quando il possessore manifesti costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.
Questo non significa che il possesso debba comportare un’assidua e continua ingerenza sul bene, in quanto la continuità si riferisce al comportamento tenuto dal possessore, nonché alla relazione intercorrente tra possessore stesso e la res. ; quel che rileva è che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza del legittimo proprietario, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene.
Non si dimentichi che l’usucapione (o meglio, il processo volto a usucapire) è interrotto dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa oppure dal riconoscimento (scritto e univoco) stragiudiziale, da parte dello stesso possessore, della proprietà altrui o del diverso diritto reale rivendicato
1 b) POSSESSO PACIFICO E PUBBLICO
Secondo l’espressa disposizione dell’art.1163 c.c., il possesso deve essere pacifico e palese.
“art. 1163 c.c. il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità e cessata.”
La violenza impedisce l’usucapione in quanto rende socialmente riprovevole il possesso che quindi non può essere tutelato dall’ordinamento giuridico.. Pacifico non significa incontroverso, pertanto è possibile che un possessore convenuto in azione di rivendica possa eccepire l’avvenuta usucapione, senza che eventuali diffide e messe in mora facciano venir meno la pacificità del possesso.
La clandestinità invece preclude l’usucapione perché l’utilizzazione celata di un bene non è socialmente rilevante e, pertanto, non rende il possessore più meritevole di tutela rispetto al proprietario. Si noti che la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì alle modalità di acquisto del possesso che deve avvenire in modo visibile e pubblicamente; insomma alla “luce del sole”.
In casi di possesso violento o clandestino i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate.
1 c) POSSESSO NON EQUIVOCO
Ulteriore requisito è la non equivocità.
Il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Soddisfano il requisito dell’univocità, la pienezza e l’esclusività del potere di fatto su un bene. Tale elemento andrà valutato dal Giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva.
2) LA DURATA NEL TEMPO
Agli effetti dell’usucapione è irrilevante che il possesso sia di buona fede o di mala fede, circostanza che può influire solo sulla durata del possesso necessario per usucapire.
Come già accennato, per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su beni immobili o mobili. La durata richiesta è la stessa richiesta per l’usucapione della proprietà.
I tempi necessari per l’usucapione sono:
– 20 anni di possesso continuato per i beni immobili;
– 10 anni dalla data di trascrizione per gli immobili acquistati in buona fede da chi non è proprietario dell’immobile, in presenza però di un titolo idoneo a trasferire la proprietà che sia stato debitamente trascritto. Stessa cosa anche per gli altri diritti reali di godimento;
– 20 anni di possesso continuato per i beni mobili;
– 10 anni di possesso continuato per i beni mobili, relativamente alla proprietà o altri diritti reali acquisiti in buona fede da chi non ne è il proprietario, in presenza o meno di titolo idoneo. Se il possessore è in mala fede occorre invece che passino 20 anni;
– 10 anni di possesso continuato per i beni mobili iscritti nei pubblici registri;
– 3 anni dalla trascrizione per i beni mobili iscritti nei pubblici registri acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, in presenza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà che sia stato debitamente trascritto.
3. il c.d. ANIMUS POSSIDENDI
L’animus possidendi consiste nell’intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla coscienza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto.
Per la Cassazione l’animus possidendi “non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell’usucapione”.
La presenza di tale elemento va esclusa in alcuni casi:
1) riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus
2) consapevolezza da parte del possessore del bene di non potere assumere iniziative in ordine alla conservazione e alla disposizione del bene
3) l’intestatario del bene ha dismesso l’esercizio del suo diritto di proprietà
4) atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale