Riti alternativi: APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI ( c.d Patteggiamento) e GIUDIZIO ABBREVIATO

Entrambi i procedimenti rispondono all’esigenza di snellire il corso del processo permettendone una chiusura anticipata, subordinata alla scelta volontaria di una o di entrambe le parti processuali.

Di seguito si sintetizzano gli elementi essenziali degli istituti in esame.

A) L’ applicazione della pena su richiesta delle parti, o patteggiamento, consiste in un accordo tra imputato e pubblico ministero circa l’entità della pena da irrogare, ovvero in una rinuncia da parte dell’imputato a contestare l’accusa.

L’istituto è disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p.

Ai sensi del primo comma dell’art. 444: “L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.

Il patteggiamento, dunque, è ammesso solo entro determinati limiti e non è applicabile per tutti i reati ; restano infatti esclusi dal patteggiamento i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo ; nonchè tutti i procedimenti a carico di soggetti  dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza o recidivi  qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. In altre fattispecie  per esempio : peculato o concussione, la richiesta di patteggiamento è ammissibile solo se sono stati integralmente restituiti il prezzo o il profitto del reato.

L’esperibilità del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti necessita dell’accordo delle parti; si noti, tuttavia, che il dissenso (motivato) del P.M. non impedisce tout court l’applicabilità della riduzione di pena, allorquando il Giudice lo ritenga ingiustificato. Al contrario, il dissenso dell’imputato rispetto alla proposta unilaterale di patteggiamento formulata dal P.M. non è sindacabile. L’accordo, dunque, è condizione necessaria, ma non sufficiente: la legge infatti impone al Giudice di verificare i presupposti di applicabilità dell’intesa, ovvero la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e della comparazione delle circostanze prospettate dalla parti, la congruità della pena indicata e, in ogni caso, l’assenza di una potenziale sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

L’ultimo comma dell’art. 444 cpp prevede anche la possibilità per la parte che formula la richiesta di patteggiamento di “subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena”. Qualora il giudice ritenga che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

Alla scelta dell’imputato di rinunciare al diritto alla prova, nonché al diritto di controvertere sul fatto e sulla qualificazione giuridica dello stesso fanno da contrappeso alcuni vantaggi premiali: 1. sconto di pena; 2. assenza di effetti pregiudizievoli della sentenza che applica la pena concordata; 3. la sentenza di patteggiamento non è vincolante per il giudice civile ma può essere da quest’ultimo liberamente valutata in un quadro di probatorio più ampio ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

In sostanza, il delitto o la contravvenzione oggetto di patteggiamento si estinguono rispettivamente trascorsi cinque anni o trascorsi due anni con cessazione di ogni effetto penale, e, in caso di pena pecuniaria o sostitutiva, senza effetto per la successiva sospensione condizionale della pena ; ovvero il sistema esige che in tale termine temporale l’imputato  non debba commettere altro delitto, o contravvenzione, della stessa indole,

Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.  La Suprema Corte, recentemente, proprio in tema di ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento,  ha stabilito che il ricorso per Cassazione fondato sull’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato deve essere limitato al solo caso di “errore manifesto” ;  al contrario,  non è valido motivo di impugnazione della sentenza di patteggiamento tutte le volte in cui presenti margine di opinabilità. Così Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 agosto 2017 n. 39441

B) Il rito abbreviato è un procedimento speciale deflattivo del dibattimento, attraverso il quale  il Giudice del processo decide sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del PM, senza una particolare attività istruttoria ;  più precisamente – ai sensi degli   438 e ss. c.p.p. sussistono due strade alternative, rimesse alla libera scelta dell’imputato:

  1. La c.d. richiesta semplice, con la quale l’imputato chiede che il processo sia definito allo stato degli atti, obbliga il PM a prenderne atto e il Giudice a disporre con ordinanza la trasformazione del rito dopo un controllo meramente formale dell’atto di parte.
  2. La c.d. richiesta complessa implica, invece, che l’imputato nel richiedere il giudizio abbreviato ponga come condizione che siano assunti taluni mezzi di prova. Il giudice, attuando un controllo di ammissibilità, ammetterà il rito qualora l’integrazione richiesta sia necessaria ai fini della decisione e di indispensabile supporto logico-valutativo, ma anche compatibile con le finalità di economia processuale del procedimento sulla scorta degli atti acquisiti ed utilizzabili. Il PM potrà chiedere ed ottenere l’ammissione di prova contraria. In caso di rigetto da parte del giudice della richiesta condizionata, la stessa potrà essere riproposta sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

La disciplina del giudizio abbreviato è stata oggetto di consistenti modifiche disposte con la c.d. Riforma Orlando (legge n. 103/2017) ; in particolare, oggi, con la sentenza di condanna il giudice riduce la pena da irrogare in concreto  di un terzo per i delitti  e della metà per le contravvenzioni.

Non solo! Sulle contravvenzioni è già intervenuta la Suprema Corte  affermando il principio secondo il quale il detto beneficio può essere applicato retroattivamente (vedasi Cassazione IV sezione penale, sentenza n. 832/2018 )

Tra le numerose novità, importante la previsione dell’esclusione del rito abbreviato quando si procede per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo. Nel caso di procedimenti avviati per questi reati,  l’imputato potrà comunque chiedere l’accesso al giudizio speciale, anche se dovrà subordinare la richiesta a una diversa qualificazione del fatto, facendo riferimento a un reato per il quale la legge non prevede l’ergastolo e chiedendo di derubricare l’imputazione formulata dal Pm di modo da poter poi accedere al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena.