L’AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

L’azione revocatoria (Legge Fallimentare artt. 64-70) è un’azione proposta dal Curatore fallimentare con lo scopo di permettere la ricostituzione del patrimonio del fallito revocando, appunto, determinati atti compiuti dallo stesso in un precisato periodo, e tutelare i creditori; pertanto mediante questo strumento viene dichiarata l’inefficacia di una serie di atti di disposizione compiuti dal fallito nell’anno o nei sei mesi antecedenti il fallimento.

La legittimazione a proporre tale azione è esclusiva del curatore fallimentare davanti al Tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa di fallimento, a pena di decadenza, entro 3 anni dalla stessa e non oltre i 5 anni dal compimento dell’atto stesso.

Attenzione: tali termini, nel caso in cui ci sia una domanda di concordato preventivo a cui poi comunque segua la dichiarazione di fallimento, decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Giova segnalare che ci sono due categorie di atti che non necessitano dell’esperimento dell’azione perché vengono revocati ope legis dal momento della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento:

  • gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei 2 anni antecedenti il fallimento, da cui vanno esclusi però i regali considerati normali e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità (art. 64 F.);
  • i pagamenti dei crediti scadenti il giorno del fallimento o successivamente (art. 65 F.).

Gli atti revocabili con questa azione, indicati nell’art. 67 F.L., sono principalmente gli atti a titolo oneroso che rientrano in queste categorie:

  • atti in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
  • atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento (pagati per esempio con merce!);
  • pegni, anticresi e ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti;
  • pegni, anticresi e ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti.

Nei primi tre casi il periodo “sospetto” è di un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre nell’ultimo caso il tempo si riduce a sei mesi. Ad ogni modo per evitare l’inefficacia di tali atti, il creditore ricevente ha la possibilità e l’onere di dimostrare che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore; se non si riuscisse in questa prova, il terzo che ha subito la revocatoria è ammesso al passivo fallimentare per il credito revocato, diventando così  anche lui creditore del fallimento (art. 70 L.F.).

Sono revocabili inoltre, se il curatore dimostra che l’altra parte conosceva l’insolvenza del fallito e se compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento:

  • i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili;
  • gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che è gravante sul curatore l’onere di dimostrare la conoscenza dell’insolvenza del debitore da parte del creditore ricevente; “in tema di revocatoria fallimentare…la conoscenza dello stato d’insolvenza deve essere effettiva, e non meramente potenziale, affermando la necessità della prova di concreti elementi di collegamento tra la parte ed i sintomi rilevatori dello stato del debitore..” così la Cassazione nella sent. n.26061/2017.

Tra gli atti revocabili, una menzione va fatta per gli atti tra coniugi: ex art 69 L.F. sono revocati gli atti previsti all’art. 67 nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima del fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale a meno che il coniuge non fallito riesca a provare che non era a conoscenza dello stato di insolvenza dell’altro; chiaramente è una prova difficile da dare, per questo generalmente tutti gli atti rientranti in questa categoria vengono revocati.

A chiusura dell’istituto bene sottolineare che il curatore fallimentare può anche esercitare l’azione revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901 c.c. a norma dell’art. 66 L.F.; la differenza sostanziale è che non ci saranno limiti di tempo per far revocare un atto del debitore ma la prova richiesta al Curatore dalla disciplina civilista è più rigorosa e difficile.