Inevitabile analizzare la disciplina delle donazioni per comprendere la risposta offerta dalla Suprema Corte.
La donazione è disciplinata dall’art. 769 del codice civile ed è il contratto in base al quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce un’altra parte (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La donazione che ha per oggetto la disposizione di un diritto è contratto ad effetti reali, ad esempio Tizio dona la proprietà del proprio immobile a Caio, il quale ne diventa proprietario. La donazione è un contratto a titolo gratuito ; ha per oggetto l’assunzione di un’obbligazione del donante è un contratto ad effetti obbligatori; ad es. Tizio assume un’obbligazione a favore di Caio. La donazione è un contratto che richiede l’accettazione del donatario per essere valido, l’unica ipotesi che non richiede l’accettazione è la donazione obnuziale.
Gli elementi del contratto di donazione sono: a) lo spirito di liberalità del donante o anche detto animus donandi; b)l’arricchimento del donatario.
Oggetto della donazione. i beni quale oggetto del contratto devono già essere presenti nel patrimonio del donante, infatti , la legge prevede la nullità della donazione di beni futuri o altrui.
Forma e capacità. La donazione per essere valida richiede la forma solenne dell’ atto pubblico, sotto pena di nullità, quindi ab substantiam, la forma solenne non è richiesta per le donazioni di modico valore e per le donazioni indirette. Si può donare anche a favore di colui che è soltanto concepito, sono valide anche quelle a favore di nascituri non ancora concepiti purché il genitore del donatario sia in vita al momento della donazione.
La donazione obnuziale, è fatta in funzione di un determinato futuro matrimonio sia dagli sposi tra Loro, sia da un terzo a favore di uno degli sposi o a favore dei figli nascituri di questi, tale liberalità è valida anche se non è accettata. Se vi sarà annullamento del matrimonio determinerà la nullità della donazione salvi i diritti del coniuge in buona fede che non sarà tenuto a restituire i frutti sorti anteriormente alla domanda di annullamento. Altro tipo di donazione è quella modale, ovvero la donazione in cui il donatario è gravato dall’adempimento di un onere, ad esempio Tizio dona al figlio Caio un immobile con l’onere di destinare 1/3 delle rendite del bene stesso a favore della fondazione per la ricerca sul cancro.
Esiste altresì la donazione fatta per riconoscenza o per meriti del donatario o per remunerazione ( Tizio dopo essere stato ben curato e assistito da Caio durante la sua malattia, gli dona un bene )
Non sono donazioni le liberalità d’uso, ad esempio i regali aziendali o i regali fatti dai familiari a Natale.
Revoca delle donazioni. La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvivenza di figli. La revoca della donazione ha effetti reali, cioè il donatario è tenuto a restituire i beni in natura. Se il donatario ha alienato i beni è tenuto a restituirne il valore, in riferimento al tempo della domanda.
La domanda di revoca per ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi o aventi causa contro il donatario entro un anno dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto che consenta la revocazione. Sono causa di revocazione: il tentato omicidio del donante; la grave ingiuria a danno del donante; il doloso e grave pregiudizio al patrimonio del donante o il rifiuto di prestare gli alimenti.
Il donante può revocare la donazione per sopravvenienza di figli quando egli al tempo della donazione non aveva o ignorava di avere figli o discendenti. Il termine per proporre l’azione è di cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente ovvero dalla notizia dell’esistenza del figlio ovvero dall’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Donazione Indiretta. La donazione indiretta o liberalità indiretta è ogni atto diverso dalla donazione tipica che però raggiunge lo stesso risultato anche se non è quello normale o tipico della donazione. Alle donazioni indirette si applica la stessa disciplina delle donazioni dirette per quanto riguarda la revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché quella per la riduzione delle donazioni per integrare la quota di legittima. La giurisprudenza ritiene non applicabile il requisito della forma solenne richiesta per la donazione tipica. Non esiste un tipo negoziale di donazione indiretta. Integrano ipotesi di donazione indiretta: il contratto a favore di terzo; l’intestazione di un bene a nome altrui, quando il padre o la madre fornisce il denaro al figlio per l’acquisto di un bene, l’adempimento del terzo e la remissione del debito.
Sentenza Cassazione n.18725 / 2017 – Sez. Unite
Nel caso di specie Tizio, pochi giorni prima del proprio decesso aveva trasferito alla figlia Caia tramite bonifico, un importo rilevante di strumenti finanziari, la banca eseguendo l’ordine impartito ha eseguito il trasferimento. Tizio moriva e si apriva la successione, l’altra figlia di Tizio Sempronia invocava la nullità di tale negozio in quanto non era stata rispettata la forma solenne prevista dalla legge per le donazioni. In primo grado il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda dell’attrice dichiarando nulla la liberalità per mancanza della forma solenne. Caia, convenuta soccombente, ricorreva in appello e la Corte d’Appello di Trieste ribaltava il verdetto; riconducendo la liberalità di Tizio come donazione indiretta e perciò non soggetta alla forma solenne. Si giunge così al ricorso in Cassazione proposto da Sempronia. Essendoci in Giurisprudenza un dibattito in merito alla differenza di disciplina tra il contratto tipico di donazione e la donazione indiretta, la questione viene rimessa dinanzi alle Sezione Unite. Le Sezioni unite ripercorrono le differenze tra le donazioni dirette e le donazioni indirette e affermano che: il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile) è proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, affinché non si spogli dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell’ atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
Le Sezioni Unite cassano la Sentenza della Corte d’Appello e la rinviano ad altra Sezione della stessa Corte enunciando il seguente principio di diritto:” Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.
Alla luce del suddetto principio la donazione tipica, redatta con la forma non solenne ( nel caso specifico il bancogiro ) è da considerasi nulla cioè priva di ogni effetto.