Istituto: LA MESSA ALLA PROVA

La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto che deriva dal rito minorile, inserito nel codice penale con la L. 67/2014 agli artt. 168bis-168quater. In concreto viene data la possibilità all’imputato, a certe precise condizioni, di svolgere un programma predeterminato evitando il processo, con l’estinzione del reato quale riflesso del buon esito dello stesso programma.

Le condizioni richieste sono:

– l’addebito di un reato punito con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva massima edittale di 4 anni (sono irrilevanti le eventuali aggravanti – SS.UU. n.32672/2016), o  presente tra quelli indicati dall’art. 550 c.2 c.p.p.;

– il beneficio può essere concesso, ovvero usufruito UNA sola volta;

– NON può essere concesso a chi sia stato dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza.

Nel caso in cui ricorrano i predetti presupposti l’imputato (o l’avvocato munito di procura speciale allo scopo!), potrà chiederne la concessione manifestando di aver già formulato la richiesta di un programma di trattamento all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.).

Si rileva che per U.E.P.E. competente si deve intendere: l’ufficio nel distretto della corte d’appello in cui è radicato il procedimento, oppure quello in cui è residente il soggetto. La richiesta deve essere presentata prima della formulazione delle conclusioni in udienza preliminare o, in caso di procedimento di citazione diretta a giudizio o giudizio direttissimo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; mentre nel caso di decreto penale la richiesta deve essere formulata con l’opposizione la medesimo.

La messa alla prova consiste nel rispettare un programma composto da attività obbligatorie quali:

– porre in essere condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose del reato;

– provvedere al risarcimento del danno ed, ove possibile, mediare con la vittima del reato;

svolgere dei servizi di pubblica utilità; servizi che sono stabiliti dall’U.E.P.E. in accordo con l’avvocato di fiducia, non inferiori a 10 gg e devono, ovviamente, conciliarsi con le esigenze familiari, di lavoro e/o studio del richiedente.

Ulteriori obblighi per l’interessato possono essere “aggiunti” dall’U.E.P.E. o dallo stesso Giudice che valuta la congruità del programma in base alle indagini socio-familiari svolte dall’U.E.P.E stesso, in concreto può essere “aggiunto” l’obbligo di dimora o il divieto di frequentare alcuni locali.

La discrezionalità del Giudice si spinge anche oltre: può modificare il programma, se non lo ritiene più adeguato, anche durante l’esecuzione. Questo è possibile perché l’ U.E.P.E. manda ogni tre mesi al giudice indicazioni sullo svolgimento del programma; l’eventuale modifica al detto programma non può essere fatta senza la consultazione delle parti e il consenso dell’imputato (Cass. Pen. Sez. III n.5784/2018). Grazie al suddetto “controllo” il Giudice può intervenire fino a revocare la messa alla prova (con la conseguente ripresa del processo) per gravi o reiterate inadempienze rispetto al programma o commissione di nuovi reato della stessa indole di quelli per cui si è chiesta la sospensione.

Il Giudice sulla richiesta della sospensione con messa alla prova delibera con ordinanza se ritiene adeguato il programma proposto, di fatto nella detta ammissione il Giudice esclude il rischio che l’imputato commetta altri reati; la detta ordinanza di accoglimento è impugnabile immediatamente davanti alla Suprema Corte dal PM (che agisce anche su istanza della persona offesa). Mentre secondo la recente interpretazione delle Sezioni Unite, in caso di ordinanza di rigetto, questa non è impugnabile autonomamente davanti la Suprema Corte, bensì esclusivamente come motivo autonomo nel gravame di appello (SS. UU. n.33126/2016).

Alla conclusione del programma, il Giudice in udienza, sentite le parti, sulla base della relazione stilata dall’U.E.P.E, deve fare una finale valutazione che si basa essenzialmente su due punti:

– il rispetto del programma stabilito,

– il comportamento dell’imputato.

Ovviamente verificare l’adempimento del programma sottoscritto è semplice; mentre la valutazione del comportamento è fase più globale e discrezionale. Il comportamento da valutare non è solo quello tenuto durante la messa la prova, ma durante tutta la sospensione del procedimento. Inoltre, come già ribadito dalla giurisprudenza di  legittimità, lo scopo della messa alla prova è la rieducazione del reo, ovvero tentare di eliminare con essa le tendenze di condotta antigiuridica del soggetto; ed è questo, il vero obbiettivo della prova, che il giudice dovrà considerare ai fini della valutazione di positivo svolgimento (Cass. Pen. Sez. II n.14112/2015). Quindi se il giudice ritiene che il percorso sia stato positivo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (ma attenzione: le eventuali sanzioni amministrative accessorie non sono pregiudicate! Ad esempio, in caso di guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente persiste); in caso di parere finale negativo o revoca nel corso del programma,  il Giudice emana ordinanza per la ripresa del processo.

Essenziale segnalare che anche durante le indagini preliminari, l’indagato, quindi ancora non imputato, può accedere a questo beneficio; in tale fase  è necessario che il P.M. esprima il consenso o diniego motivato per iscritto, ma in ogni caso la decisione spetterà al G.i.p.; nel caso in cui il Giudice rigettasse la richiesta la richiesta di messa alla prova, questa può essere riproposta davanti al Giudice del dibattimento.

In conclusione si tratta di un meccanismo particolarmente utile a chi, nel suo animo si senta già condannato, oppure a colui che per molte circostanze concomitanti non intenda affrontare un processo con i diversi gradi del giudizio, ma il dovere di un difensore: serio, attento e preparato non può che determinare una forte riflessione, ovvero domandarsi se tale strada sia veramente la migliore! Inevitabilmente sono dati incisivi per la scelta: l’età del soggetto da collegarsi al suo stile di vita; altre problematiche in corso, che il Giudice non conosce di cui, invece, l’avvocato ed lo stesso assistito hanno piena consapevolezza; la valutazione oggettiva di quello che realmente si può attendere da un dibattimento, ovvero ben soppesare quello che potrebbero offrire i testimoni a discarico; l’eventuale sussistenza di altri indagini in corso per altri reati; la data di commissione del reato in riferimento a potenziali prescrizioni.